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INCIDENTI: I TESTIMONI VANNO INDICATI SUBITO

Chi non comunica all’assicurazione, con la denuncia di sinistro o nei 60 giorni successivi dalla richiesta dell’assicurazione stessa, il nome e il cognome dei testimoni perde la possibilità di chiamarli in causa.

Inoltre non si potrà testimoniare per più di 3 volte nell’arco di cinque anni, altrimenti si verrà segnalati dal giudice alla Procura della Repubblica. Questa norma è stata introdotto contro i cosiddetti «testimoni di professione»

Testimoni da indicare subito

Nel caso di incidenti stradali senza feriti (con danni solo alle auto), l’automobilista che chiede il risarcimento alla propria assicurazione ha l’obbligo di indicare i testimoni sin dalla denuncia di sinistro. A tutela di chi ha subito il danno, fa obbligo all’assicurazione di inviargli con una lettera raccomandata da spedirgli entro 60 giorni dalla suddetta denuncia per ricordarglielo. L’assicurato deve rispondere nei 60 giorni successivi specificando i nomi e le generalità di coloro che hanno assistito al sinistro e che sono in grado di testimoniare sulle modalità dello scontro. Solo i testimoni, che sono stati identificati e segnalati, potranno essere chiamati davanti al giudice. Diversamente si prede il diritto alla prova testimoniale.

Discorso a parte qualora si fosse in possesso di verbali degli agenti di polizia intervenuti sul luogo dell’incidente. Resta salva la possibilità che il giudice disponga ugualmente l’audizione di testimoni se ritiene che l’identificazione tempestiva si sia rivelata impossibile.

Divieto di testimoniare più di 3 volte in cinque anni

Se in cinque anni consecutivi una persona ha testimoniato in almeno tre cause per incidenti stradali, il giudice trasmetterà il suo nominativo alla Procura della Repubblica per eventuali accertamenti relativi al reato di falsa testimonianza.

Testimoni da indicare solo nelle cause con danni a cose

In caso di incidente stradale con feriti il nome dei testimoni può essere fatto anche a causa già iniziata. Si tiene conto infatti che il soggetto che ha subito un trauma fisico non sia in possesso dell’idonea lucidità per mettersi alla ricerca di testimoni (e dei loro recapiti) al momento stesso del sinistro.

Garanzie per l’assicurato

A garanzia del danneggiato è previsto l’obbligo per l’assicurazione di ricordargli la procedura con una lettera raccomandata a.r. da spedire entro 60 giorni dal sinistro ed a cui rispondere nei successivi 60 giorni.

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