LEGGE SULL’OMICIDIO STRADALE

Il reato di Omicidio stradale nel nostro paese, purtroppo è molto diffuso, ed è importante mettere in campo iniziative che siano volte a Prevenire, Educare e Sensibilizzare.

Tutto questo è possibile grazie alle Campagne e agli Eventi che le Associazioni presenti sul territorio nazionale mettono in campo a tutela delle vittime e delle loro famiglie.

Ricorda sempre: GUIDA CON RESPONSABILITA’. RISPETTA LA VITA.

Bisogna sempre evitare quando si guida l’uso di cellulari o dispositivi che possano distogliere l’attenzione dalla guida.

 

L’omicidio stradale

Omicidio stradale leggeL’omicidio stradale non è altro che una particolare fattispecie di omicidio colposo che si verifica ogni qualvolta venga posta in essere una delle condotte precisamente individuate dall’art. 589 bis, che si

sostanziano in violazioni di alcune norme che disciplinano la circolazione stradale.

Tale norma prevede tre varianti di omicidio stradale colposo, assoggettate a tre diversi regimi sanzionatori.

1) In generale, l’articolo 589-bis punisce chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale.

La pena, in questo caso, è quella della reclusione da due a sette anni, ovverosia la stessa già prevista dall’articolo 589 del codice penale.

2) Diverso è il caso in cui la morte di una persona sia causata per colpa da chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica. 

Quantificato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Con riferimento a tale fattispecie, l’articolo 589-bis prevede, infatti, un’ipotesi sanzionatoria più grave ovverosia quella della reclusione da otto a dodici anni.

3) L’ultima ipotesi sanzionatoria contemplata dall’articolo 589-bis si verifica invece nel caso in cui la morte di una persona sia cagionata per colpa dal conducente di un veicolo a motore che si trovi in stato di ebbrezza alcolica.

Quantificato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. In tal caso, infatti, la pena è quella della reclusione da cinque a dieci anni.

 

La medesima pena è prevista anche in altre ipotesi.

Omicidio stradale leggeInnanzitutto, quando la morte è causata dal conducente di un veicolo a motore che circoli nel centro urbano a una velocità almeno pari al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h o che

circoli su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita.

Inoltre, quando la morte è causata dal conducente di un veicolo a motore che attraversi un’intersezione con il semaforo rosso o circoli contromano.

Infine, quando la morte è causata dal conducente di un veicolo a motore che inverta il senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi. O che sorpassi un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua.

 

Fuga del conducente

Un’ulteriore circostanza aggravante, questa volta a efficacia speciale, è prevista poi dal successivo articolo 589-ter del codice penale, anch’esso introdotto con la legge numero 41/2016.

Tale norma, infatti, prevede che la pena sia aumentata da un terzo a due terzi e comunque non sia inferiore a cinque anni nel caso in cui il conducente che abbia cagionato un omicidio stradale si sia dato alla fuga.

 

Pluralità di vittime: l’omicidio stradale plurimo

Nel regolamentare il reato di omicidio stradale il legislatore non ha omesso, infine, di prendere in esame il caso in cui la condotta di guida veda coinvolte più vittime.

Più in particolare il riferimento va non solo al caso in cui il conducente abbia cagionato la morte di più persone, ma anche al caso in cui egli abbia cagionato la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone.

In tali ipotesi la pena è quella prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. In ogni caso, la sanzione può arrivare fino a massimo diciotto anni di carcere.

 

Sospensione e revoca della patente

Le conseguenze del reato di omicidio stradale ricadono anche sulla patente di guida. Infatti, mentre il giudizio è in corso, è possibile che il Prefetto disponga la sospensione provvisoria della patente per una durata massima di cinque anni, prorogabile a dieci anni in caso di condanna non definitiva. Fa eccezione il caso di omicidio stradale semplice, per il quale la sospensione è possibile ma per massimo tre anni e senza possibilità di proroga.

In altri casi, invece, è prevista la revoca automatica della patente: si tratta delle ipotesi di condanna o di patteggiamento anche condizionale.

Il documento di guida può essere recuperato solo dopo che siano decorsi 15 anni (che divengono 5 laddove non si tratti di omicidio ma di lesioni).

Tale termine è raddoppiato e arriva a 30 anni se il conducente che ha cagionato l’omicidio stradale si è dato alla fuga.

 

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